Lazio, caso tamponi: la spiegazione delle motivazioni del Collegio di Garanzia

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Secondo le motivazioni della sentenza del Collegio di Garanzia del CONI, equiparabile nella giustizia ordinaria alla Corte di Cassazione per quanto riguarda il diritto sportivo, “dalle disposizioni richiamate dalla Corte Federale d’Appello, non si può desumere un obbligo di segnalazione dei casi di positività a carico del Presidente della Società (Lotito, ndr), tenuto conto della struttura organizzativa della stessa”.

Secondo il Collegio di Garanzia, infatti, la CFA ha trascurato, nel prendere la propria decisione, il modello organizzativo concretamente adottato dalla Lazio: in primo luogo perché ai sensi dell’art. 44 NOIF (norme organizzative interne della federazione), non occorre alcuna specifica delega – né scritta, né orale – per l’attribuzione al medico sociale della responsabilità della tutela della salute dei professionisti che operano per la società stessa (ovvero i calciatori, gli allenatori, i direttori tecnici, i preparatori atletici), nonché, come nel caso della vicenda tamponi, le connesse funzioni di segnalazioni. Tra l’altro, fa notare il Collegio, la Lazio ha predisposto un articolato modello organizzativo in materia sanitaria, perché oltre ad aver individuato un qualificato professionista come medico sociale (così come previsto dall’art. 44 NOIF), ne ha indicato un altro come Responsabile sanitario e si è avvalsa di una numerosa squadra di medici, ben 17 secondo la Lazio, circostanza non contestata dalla Procura.

Il terzo ed il quarto motivo di ricorso della Lazio, infine, verteva sulla questione riguardante la responsabilità del Presidente Lotito per culpa in eligendo oppure per culpa in vigilando, nel caso in cui vi sia una valida ed efficace attribuzione di funzione in favore delle due figure mediche (dott. Rodia e Pulcini): la Corte Federale d’Appello aveva ravvisato una responsabilità del Presidente biancoceleste, il Collegio di Garanzia, al contrario, ha annullato tale decisione: nel primo caso (culpa in eligendo) è la scelta del preponente (ovvero Lotito) e non l’eventuale errore del preposto (in questo caso i due medici della Lazio) a fondare la responsabilità del primo. Nel caso in esame, quindi, la società si è affidata a due professionisti qualificati, due medici sportivi, muniti di determinate competenze ed un alto grado di specializzazione e quindi non può essere ascritta alcuna colpa né nei confronti della Lazio, né tantomeno a Lotito, nell’assegnargli tale ruolo.

Stessa cosa, fa notare il Collegio di Garanzia, vale per la culpa in vigilando: nel momento in cui l’impegno dovuto dal preposto diventa altamente tecnico e specialistico, diventa “inesigibile” da parte di un ‘non tecnico’, almeno per quanto riguarda tutte le incombenze, tra le quali le segnalazioni, di carattere specificamente sanitario. Ed è proprio quello cui è stato contestato a Lotito da parte della Procura, ovvero attività che presentano aspetti tecnici che sono specifica competenza dello staff medico e pertanto non può essere ravvisata una colpa per mancata vigilanza (per parafrasare) da parte del Presidente della Lazio.

Viceversa, spiega il Collegio di Garanzia, se a Lotito non può ascriversi alcuna responsabilità in relazione alla mancata prescrizione della quarantena o in relazione alla mancata comunicazione alla ASL, a suo carico può assumere rilevanza una negligenza consistente nell’avere consentito ad un calciatore risultato positivo, sia pure ad un solo tampone, di accedere ai locali della società sportiva e di scendere in campo.

Qui, poi, un altro passaggio interessante: il Collegio afferma che “un principio di precauzione è esigibile anche da chi non ha specifiche competenze mediche, anche nell’incertezza e nella contraddittorietà degli esiti dei controlli eseguiti”. Giova ricordare, infatti, che il successivo tampone effettuato dai giocatori era risultato negativo ed è per questo che la Lazio li mandò in campo (Immobile con il Torino e Djavan Anderson inserito nella distinta di Lazio-Juventus dell’8 novembre 2020).

L’ultimo motivo di ricorso, poi, è quello circa l’omesso esame di un fatto decisivo, ovvero la mancata analisi da parte della Corte Federale d’Appello dei pareri medici, ritualmente prodotti da parte del legale della Lazio, dei professori Pregliasco, Bondanini e Rossi, comportamento censurato da parte del Collegio di Garanzia. In particolare, la novità e la natura essenzialmente tecnica delle questioni di questo giudizio, come ad esempio la questione circa l’affidabilità e la contraddittorietà dei test eseguiti su Immobile, imponevano alla CFA di prendere in esame i pareri di autorevoli esperti, in ordine all’idoneità della condotta tenuta dai dott. Pulcini e Rodia nel soddisfare le previsioni di una normativa nella quale si riflettevano incertezze scientifiche e mediche del momento. Infatti le condotte avvennero durante i primi mesi di applicazione della complessa normativa anti-covid, con tutte le incertezze interpretative e applicative a questa connesse.

Ora la palla torna alla Corte federale d’Appello, che dovrà rinnovare la sua valutazione dei fatti e procedere alla conseguente determinazione della sanzione, sia con riguardo alla posizione di Lotito, che della Lazio.