Caso plusvalenze, la Juve non le utilizzava per l’iscrizione al campionato

Caso plusvalenze

(Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

Svolta importante in casa Juventus sul caso plusvalenze. La Procura FIGC ha infatti accertato che i bianconeri non le utilizzavano per l’iscrizione ai campionati. Non è un dettagli da poco visto che se questa ipotesi fosse effettivamente accertata escluderebbe le pene più severe. Di seguito tutti i dettagli.

Caso plusvalenze, la posizione della Juve

La Procura della FIGC, come riferisce Tuttosport, addebita alla Juve la violazione dell’articolo 31, comma 1, e degli articoli 6 e 4 del Codice di Giustizia Sportiva. I due articoli citati riguardano il rispetto “delle norme federali e dei principi della lealtà, della correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva” e sulla responsabilità delle società per l’operato dei dirigenti. Relativamente all’articolo 4, le pene possono essere: ammonizione; ammenda; ammenda con diffida; penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Sul tema plusvalenze la Procura Figc ipotizza la violazione del comma 1 dell’articolo 31, che sancisce: “Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l’alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia”.

In base a questa disposizione, ecco cosa rischiano i club: “Salva l’applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell’ammenda con diffida“.